giovedì 11 novembre 2010

Sostegno a chi non lavora

Siena, 26 ottobre 2010 - 3M/2010 OGGETTO: Mozione “Sostegno al reddito”. Premesso che: la Provincia di Siena ha assunto la crisi come elemento prioritario dell’azione programmatica e di governo condiviso tar tutte le forze politiche indipendentemente dalla loro collocazione, il tutto sancito anche attraverso due assise straordinarie e monotematiche del Consiglio Provinciale convocate nell’ottobre e Novembre 2009; la Deliberazione della Giunta Provinciale del 1 giugno 2010 n. 151 “Fondazione MPS Bando straordinario 2010- Accettazione contributi” conferma tale impegno; la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 160 del 08.06.10 ha per titolo “Approvazioni indirizzi per l’attivazione delle azioni progettuali finalizzate all’erogazione degli interventi di sostegno, integrazione al reddito, azioni di riqualificazione professionale e borse lavoro per favorire l’inserimento di lavoratori che hanno perso l’occupazione per crisi aziendali o occupazionali”; viene concesso, quindi un contributo straordinario di € 400,00 netti mensili nella misura massima di 2.400,00 euro netti complessivi nelle annualità 2009, 2010 e 2011 ai disoccupati che si trovano nelle seguenti condizioni: a) avere un’anzianità lavorativa di almeno 90 gg. oppure aver maturato un’anzianità lavorativa di almeno 150 giorni complessivi, anche per effetto di piu’ contratti di lavoro non continuativi e con datori di lavoro diversi presso azienda/ente in cui ha prestato la propria attività lavorativa di cui al punto precedente con unità produttive e/o operative ubicate in Toscana; b) non avere richiesto e di non essere beneficiario di altri contribuiti pubblici o di ammortizzatori sociali* in forza di similari provvedimenti pubblici adottati dal governo centrale e/o da altre amministrazioni pubbliche locali durante i periodi di disoccupazione per i quali si richiede il sostegno al reddito; c) non avere richiesto o essere stato beneficiario di contributi pubblici similari. Rilevato che: la Regione Toscana con la Legge Regionale 69 del 2008, art. 6 ter fra le misure di sostegno prevede di designare un contributo pari a 1.650,00 alle seguenti categorie di lavoratori: 1. residenti in Toscana; 2. provenienti da imprese/studi professionali con unità produttive o operative ubicate in Toscana; 3. la cui soglia di reddito riferito all’anno 2008 ed accertato secondo la normativa in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia di ammontare non superiore a 12.500,00 euro la certificazione ISEE è rilasciata dal CAF o dall’INPS; 4. Di aver maturato un’anzianità lavorativa di almeno 180 giorni complessivi, anche per effetto di più contratti non continuativi e con datori di lavoro diversi, e di trovarsi in una delle seguenti condizioni, con riferimento al periodo intercorrente gli ultimi due anni: a) Lavoratore a tempo indeterminato licenziato (escluso licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova, per superamento del periodo di comporto e le dimissioni volontarie non connesse a causa di crisi aziendale); b) itolare di contratto di collaborazione a progetto, di cui all’art. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, con contratto risolto per assoggettamento del committente a procedura concorsuale, per cessazione dell’attività, o per riduzione dell’organico aziendale dovuta alla situazione di crisi; c) Lavoratore a tempo determinato, proveniente da azienda assoggettata a procedura concorsuale, che ha cessato l’attività ovvero ha attuato una riduzione dell’organico aziendale dovuta alla situazione di crisi, al quale sia stato risolto* il contratto prima della scadenza naturale del termine (escluso licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova, per superamento del periodo di comporto e le dimissioni volontarie non connesse a causa di crisi aziendale); d) che siano iscritti, per la tipologia 1) da almeno 3 mesi alle liste di disoccupazione presso i Centri per l’Impiego o che, per le tipologie 2) e che risultino non occupati per almeno tre mesi e non beneficino di interventi di sostegno al reddito derivanti da ammortizzatori sociali in normativa vigente o in deroga; e) che abbiano sottoscritto con il Centro per l’Impiego il patto di servizio integrato, di cui all’art. 14 comma 3 del Regolamento regionale, emanato con D.P.G.R. 4.2.2004 n. 7/R, con il quale il disoccupato si impegna a svolgere le azioni concordate nel piano di azione individuale; f) che non abbiano richiesto o non siano beneficiari di similari provvedimenti pubblici adottati dal governo centrale e/o da altre amministrazioni pubbliche locali (Province e Comuni). In caso di erogazioni pubbliche comunque l’importo del contributo regionale è pari alla differenza tra l’importo del contributo regionale e quanto già percepito. Rilevato che Esistono altre forme di ammortizzatori sociali riconosciuti dal governo nazionale, quali: 1. L’ indenntià di disoccupazione e cioè un’indennità nella misura del 60% della retribuzione media lorda dei sei mesi, al 50% per i due mesi seguenti e al 40% per i restanti. L’indennità viene corrisposta per 30 giorni al mese (indipendentemente dal fatto che il mese sia di 30 o 31 giorni) ad eccezione del mese di febbraio, per il quale viene corrisposta per l’esatto numero di giorni (28 o 29). A coloro che, anche per un solo giorno, percepiscono l’indennità di disoccupazione nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre, è corrisposto, oltre all’indennità normalmente spettante, un assegno speciale pari a 6 giorni di indennità (cosiddetta gratifica natalizia). L’indennità viene riconosciuta per un periodo di otto mesi massimo ai lavoratori disoccupati ossia che non devono svolgere alcun tipo di attività lavorativa, né autonoma né subordinata né parasubordinata e che hanno maturato i seguenti requisiti: - aver rilasciato al Centro per l’impiego, competente per territorio, la dichiarazione di immediata disponibilità sia a svolgere un’attività lavorativa sia a seguire il percorso proposto per la ricerca di una nuova occupazione; - avere svolto un’attività lavorativa, con il relativo versamento del contributo per la disoccupazione, almeno due anni prima del licenziamento; - avere almeno un anno di contribuzione (equivalente a 52 contributi settimanali) nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro; - essere in possesso della capacità lavorativa, sia pure residua (non avere cioè in corso malattie che provochino la temporanea inabilità al lavoro). In caso contrario, l’indennità sarà erogata a partire dal momento del recupero della capacità lavorativa, sempre che permanga lo stato di disoccupazione. 2. Indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti e cioè un’indennità di pari al 35 % della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40 % per i successivi giorni, fino a un massimo di 180 giornate e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. Per giornata effettivamente lavorata si intende il giorno di calendario in cui si è svolta attività lavorativa subordinata, indipendentemente dalla durata e dalla retribuzione percepita. In caso di orario settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, si considera il sesto giorno come effettivamente lavorato. Per ottenere l’indennità occorre: - essere assicurati da almeno 2 anni e aver versato almeno un contributo prima del biennio precedente la domanda; - avere svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni di calendario nel periodo di riferimento. Vanno considerate non solo le giornate effettivamente lavorate ma anche quelle comunque interne ad un rapporto di lavoro e per le quali sussiste l’obbligo di contribuzione (le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità ecc.) Sono, invece, escluse le assenze a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti ecc.). Considerato quindi: che il numero dei destinatari delle misure aggiuntive richiamate in premessa ed erogate dalla Provincia, alla luce delle indennità erogati da altri Enti e di sopra richiamati, risulta esiguo; che pertanto tutti gli inoccupati ed i disoccupati che non si trovano nelle condizioni suddette sono completamente esclusi da qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale; che purtroppo il Governo italiano da una parte e la Regione Toscana dall’altra non hanno introdotto redditi di cittadinanza; che in sostanza nel nostro paese che si vanta di essere fra i sette più ricchi e civilizzati paesi del mondo esistono persone che vivono al disotto della soglia della sopravvivenza in quanto non percepiscono nessun tipo di reddito; il Consiglio Provinciale impegna il Presidente e la Giunta - ad aprire sia i termini che le modalità del bando straordinario a tutti i disoccupati e gli inoccupati esclusi da qualsiasi forma di ammortizzatore sociale; - a reperire risorse aggiuntive a quelle assegnate al bando straordinario 2010; - a coinvolgere i comuni, i sindacati e le istituzioni preposte al fine di individuare forme e modalità di interventi finalizzati all’effettiva necessità sociale; - a costituire un fondo di solidarietà aperto al contributo di tutti i cittadini ed in particolare di quelli che percepiscono uno stipendio od altra forma equiparata tale superiore a 3.000 euro mensili.

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